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PREMESSA
Considerato
che ogni animale ha dei diritti;
considerato che il disconoscimento e il disprezzo di questi diritti
hanno portato e continuano a portare l' uomo a commettere crimini contro
la natura e contro gli animali;
considerato che il riconoscimento da parte della specie umana del
diritto all'esistenza delle altre specie animali costituisce il fondamento
della coesistenza delle specie nel mondo;
considerato che genocidi sono perpetrati dall' uomo e altri ancora
se ne minacciano;
considerato che il rispetto degli animali da parte degli uomini č
legato al rispetto degli uomini tra loro;
considerato che l'educazione deve insegnare sin dall'infanzia a
osservare, comprendere, rispettare e amare gli animali.
SI PROCLAMA:
Articolo 1
Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno
gli stessi diritti all'esistenza.
Articolo 2
a) Ogni animale ha diritto al rispetto;
b) l'uomo, in quanto
specie animale, non puň attribuirsi il diritto di sterminare gli altri
animali o di sfruttarli violando questo diritto. Egli ha il dovere di
mettere le sue conoscenze al servizio degli animali; c) ogni animale ha
diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell'uomo.
Articolo 3
a) Nessun animale dovrŕ essere sottoposto a maltrattamenti e
ad atti crudeli;
b) se la soppressione di un animale č necessaria, deve
essere istantanea, senza dolore, nč angoscia.
Articolo 4
a) Ogni animale che appartiene a una specie selvaggia ha il
diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o
acquatico e ha il diritto di riprodursi;
b) ogni privazione di libertŕ,
anche se a fini educativi, č contraria a questo diritto.
Articolo 5
a) Ogni animale appartenente ad una specie che vive
abitualmente nell'ambiente dell' uomo ha diritto di vivere e di crescere
secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertŕ che sono proprie
della sua specie;
b) ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni
imposta dall'uomo a fini mercantili č contraria a questo diritto.
Articolo 6
a) Ogni animale che l'uomo ha scelto per compagno ha diritto
ad una durata della vita conforme alla sua naturale longevita';
b) l'abbandono di un animale č un atto crudele e degradante.
Articolo 7
Ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli
limitazioni di durata e intensitŕ di lavoro, ad un'alimentazione adeguata
e al riposo.
Articolo 8
a) La sperimentazione animale che implica una sofferenza
fisica o psichica č incompatibile con i diritti dell' animale sia che si
tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale, sia di
ogni altra forma di sperimentazione;
b) le tecniche sostitutive devono
essere utilizzate e sviluppate.
Articolo 9
Nel caso che l'animale sia allevato per l'alimentazione
deve essere nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso senza che per lui ne
risulti ansietŕ' e dolore.
Articolo 10
a) Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'
uomo;
b) le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli
animali sono incompatibili con la dignitŕ dell'animale.
Articolo 11
Ogni atto che comporti l'uccisione di un animale senza
necessitŕ č un biocidio, cioč un delitto contro la vita.
Articolo 12
a) Ogni atto che comporti l'uccisione di un gran numero di
animali selvaggi č un genocidio, cioč un delitto contro la specie;
b) l'inquinamento e la distruzione dell'ambiente naturale portano al
genocidio.
Articolo 13
a) L'animale morto deve essere trattato con rispetto;
b) le scene di violenza di cui gli animali sono vittime devono essere proibite
al cinema e alla televisione a meno che non abbiano come fine di mostrare
un attentato ai diritti dell'animale.
Articolo 14
a) Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli
animali devono essere rappresentate a livello governativo;
b) i diritti
dell' animale devono essere difesi dalla legge come i diritti dell'uomo.
[ Traduzione italiana di Laura Girardello ]
- Inserito 27/05/2006 |