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Il concetto moderno di referendum è, secondo il
vocabolario della lingua italiana Devoto-Oli, quello di un appello,
autorizzato e regolato dalla legge, al corpo elettorale perché si pronunci
su singole questioni o più particolarmente, sulla struttura essenziale
dello Stato o del governo, in quest'ultimo caso con significato
riconducibile a plebiscito.
Il termine deriva dal latino, nello specifico dal
gerundio del verbo refero (refers, retuli, relatum, referre) che tra i
suoi numerosi significati annovera anche quelli di riferire, riportare,
rispondere.
Il termine quorum, anch'esso di chiara provenienza
latina, deriva dalla frase "quorum maxima pars" e sta a significare il
numero legale, la maggioranza, istituti ancora oggi fondamentali negli
organi e nelle decisioni collegiali.
Nel referendum confermativo, detto anche costituzionale
o sospensivo, si prescinde dal quorum, ossia si procede al conteggio dei
voti validamente espressi indipendentemente se abbia partecipato o meno
alla consultazione la maggioranza degli aventi diritto, a differenza
pertanto da quanto avviene nel referendum abrogativo.
Attraverso il referendum abrogativo si decide se
abrogare o meno una legge mentre con il referendum confermativo il popolo
decide se confermare o meno una legge di riforma costituzionale già
approvata dal Parlamento, ma senza la maggioranza qualificata dei due
terzi.
Si procede ad un referendum confermativo di una legge
costituzionale nel caso in cui entro tre mesi dalla pubblicazione della
legge stessa, ne facciano richiesta un quinto dei membri di una camera,
oppure 500.000 elettori oppure cinque consigli regionali. La votazione ha
luogo in una domenica compresa fra il 50° e il 70° giorno successivo
all'indizione del referendum stesso. |