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Questione contrattisti
Le leggi su cui si basano i ricorsi dei contrattisti

Le leggi su cui basano i ricorsi dei contrattisti ed una indagine sull'applicabilita del decreto legislativo 368/2001 nella pubblica amministrazione.

Ricerca a cura di Vincenzo Infantino

Legge 104/2002 Articolo 2

ART. 2.

(Disposizioni concernenti l'assunzione di impiegati temporanei).

1. Per consentire l'espletamento della rilevazione dei cittadini italiani all'estero di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, della presente legge, e per gli altri urgenti adempimenti elettorali, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, previa autorizzazione della Amministrazione centrale concessa in base alle esigenze operative delle singole sedi, possono assumere impiegati temporanei anche in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nei limiti di spesa di cui al comma 2 del presente articolo; i relativi rapporti di impiego sono regolati dalle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n.18 del 1967.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 14.424.641,19 per l'anno 2002. 


D.P.R 18/1967 Titolo VI

TITOLO VI - Impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero [114]

Art. 152. Contingente e durata del contratto.

        Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di I categoria e gli Istituti italiani di cultura possono assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 1827 unità per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari ed a 450 unità per gli Istituti italiani di cultura. Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici all'estero.

        Il contratto di assunzione è stipulato a tempo indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la risoluzione del contratto.

Art. 153. Assunzione di impiegati temporanei.

        Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura possono essere autorizzati a sostituire con impiegati temporanei, per il tempo di assenza dal servizio e comunque per periodi di tempo non superiori a sei mesi, gli impiegati a contratto che si trovino in una delle situazioni che comportano la sospensione del trattamento economico.

        Per particolari esigenze di servizio, gli uffici all'estero possono essere autorizzati ad assumere, nei limiti del contingente di cui all'art. 152, impiegati temporanei per periodi non superiori a sei mesi. Detti contratti sono suscettibili, stante il perdurare delle particolari esigenze di servizio, di un solo rinnovo per un periodo non superiore a sei mesi.

        Gli impiegati assunti con contratto temporaneo non possono essere assunti con nuovo contratto temporaneo se non dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla scadenza del loro precedente rapporto di impiego.

Art. 154. Regime dei contratti.

        Per quanto non espressamente disciplinato dal presente titolo, i contratti sono regolati dalla legge locale. Fermo restando quanto disposto in materia dalle norme di diritto internazionale generale e convenzionale, competente a risolvere le eventuali controversie che possano insorgere dall'applicazione del presente decreto è il foro locale.

        Le rappresentanze diplomatiche, o, in assenza, gli uffici consolari di prima classe accertano, sentite anche le rappresentanze sindacali in sede, la compatibilità del contratto con le norme locali a carattere imperativo e assicurano in ogni caso l'applicazione delle norme locali più favorevoli al lavoratore in luogo delle disposizioni del presente titolo. Le condizioni contrattuali devono comunque essere adeguate a garantire l'assunzione degli elementi più qualificati.

Art. 155. Requisiti e modalità per l'assunzione.

        Possono essere assunti a contratto coloro che siano effettivamente residenti da almeno due anni nel Paese dove ha sede l'ufficio presso cui prestare servizio, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano di costituzione fisica idonea all'espletamento delle mansioni per le quali debbono essere impiegati. Per le assunzioni di cui all'art. 153, si prescinde dal requisito della residenza.

        Le persone da assumere devono dimostrare di possedere l'attitudine e le qualificazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle mansioni cui dovranno essere preposti. Nella valutazione dell'attitudine si tiene conto, fra l'altro, della conoscenza delle lingue italiana e locale, o veicolare, dell'ambiente e degli usi locali, del corso di studi effettuati e dei titoli conseguiti, nonché delle precedenti esperienze lavorative con mansioni almeno equivalenti a quelle previste dal bando di assunzione o, nel caso di impiegati in servizio, immediatamente inferiori. Anche nell'ambito della promozione culturale sono da considerarsi imprescindibili la conoscenza della lingua italiana e di quella locale, o veicolare eventualmente in uso nel Paese, nonché la conoscenza dell'ambiente e degli usi locali.

        Le condizioni di cui al comma precedente sono stabilite con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le OO.SS., e sono accertate mediante idonee prove d'esame che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza. Il Ministero autorizza gli uffici interessati a stipulare il contratto sulla base del  risultato delle  prove. I contratti sono approvati con decreto ministeriale.

Art. 156. Doveri dell'impiegato.

Nel contratto sono particolarmente richiamati, fra i doveri dell'impiegato gli obblighi: di fedeltà; di prestare la propria opera con la massima diligenza nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate; della disciplina; dell'osservanza del segreto d'ufficio; di conformarsi nei rapporti d'ufficio al principio di un'assidua e solerte collaborazione; di tenere nei confronti del pubblico un comportamento conforme al prestigio dell'ufficio all'estero e tale da stabilire rapporti di fiducia; di adeguare la condotta anche privata alla dignità dell'ufficio; di non esercitare altre attività lavorative.

Art. 157. Retribuzione.

        La retribuzione annua base è fissata dal contratto individuale tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro locale, del costo della vita e, principalmente, delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni culturali di altri Paesi, in primo luogo di quelli dell'Unione Europea, nonché da organizzazioni internazionali. Si terrà altresì conto delle eventuali indicazioni di massima fornite annualmente dalle OO.SS. La retribuzione deve comunque essere congrua ed adeguata a garantire l'assunzione degli elementi più qualificati.

        La retribuzione annua base è suscettibile di revisione in relazione alle variazioni dei termini di riferimento di cui al precedente comma e all'andamento del costo della vita.

        La retribuzione annua base è determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee. Può essere consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per quelle sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita.

        La retribuzione è di norma fissata e corrisposta in valuta locale, salva la possibilità di ricorrere ad altra valuta in presenza di particolari motivi. Agli effetti di cui al presente titolo, il corrispettivo in lire della retribuzione corrisposta all'estero viene calcolato secondo un tasso di ragguaglio stabilito ai sensi dell'art. 209.

Art. 157 bis. Assegno per il nucleo familiare.

        L'assegno per il nucleo familiare è regolato dall'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.153, fatta salva l'applicazione della normativa locale se più favorevole al lavoratore.

Art. 157 ter. Orario di lavoro, orario di servizio e festività.

        La durata normale dell'orario di lavoro è fissata dal contratto nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 154.

        Gli impiegati a contratto sono tenuti a svolgere le proprie mansioni nei limiti dell'orario di lavoro stabilito dal contratto, all'interno dell' orario di servizio stabilito dal capo dell'ufficio. L'orario di lavoro non può essere comunque superiore a quello previsto per gli impiegati di ruolo in Italia.

        Il personale assunto a contratto beneficia dello stesso numero di giornate festive retribuite previste dal calendario delle festività osservate dalla sede di servizio. Qualora la normativa locale imponga la concessione di un numero superiore di giornate festive retribuite e il dipendente decida di avvalersene, il periodo di ferie di cui all'art. 157 quater viene ridotto in misura corrispondente.

        Per particolari esigenze di servizio il capo dell'ufficio può richiedere anche agli impiegati a contratto di prolungare la prestazione di lavoro oltre l'orario di servizio normalmente previsto, salvo recupero da effettuarsi secondo le modalità previste per il personale in servizio nella stessa sede.

Art. 157 quater. Ferie.

        Il periodo di ferie per il personale a contratto è di 26 giorni lavorativi, in aggiunta ai sei giorni di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937. Sono concessi periodi superiori ove disposto dalla legislazione locale.

        Il dipendente assunto ai sensi dell'art. 153 ha diritto ad un periodo di ferie in proporzione alla durata del suo rapporto di impiego.

        Il dipendente non può rinunciare alle ferie. Per esigenze di servizio il godimento delle ferie può essere rimandato all'anno successivo. Non possono essere cumulati più di due periodi di ferie annuali.

Art. 157 quinquies. Permessi.

        Agli impiegati a contratto a tempo indeterminato sono concessi permessi, in occasione di eventi familiari particolarmente rilevanti, determinati con decreto del Ministro degli affari esteri in misura non superiore a quella prevista per il restante personale.

        Il lavoratore ha l'obbligo di esibire all'ufficio di appartenenza regolare documentazione. Durante i permessi egli ha diritto all'intera retribuzione per un periodo comunque non superiore a 15 giorni nell'anno solare, esclusi dal computo i giorni relativi al permesso per contrarre matrimonio.

Art. 157 sexies. Assenze dal servizio.

        L'astensione obbligatoria e facoltativa per gravidanza e puerperio è regolata dalla legge italiana, salva l'applicazione della normativa locale se più favorevole alla lavoratrice.

        Per i contratti a tempo indeterminato, in caso di malattia, all'impiegato assente spetta l'intera retribuzione per i primi 45 giorni e, nei successivi 15 giorni, la retribuzione ridotta di un quinto. Superato tale periodo, possono essere concessi ulteriori sei mesi senza retribuzione. Trascorso tale periodo massimo di 240 giorni, durante il quale il lavoratore ha diritto alla  conservazione  del  posto,  si può procedere alla risoluzione del rapporto di impiego.

        Superato il periodo di prova, per gravi motivi personali o di famiglia all'impiegato può essere autorizzata un'assenza dal servizio non retribuita per non più di tre mesi.

        La durata complessiva di assenza dal servizio fruita ai sensi del presente articolo, eccettuati i periodi di cui al primo comma non può superare i dodici mesi in un quinquennio.

Art. 158. Previdenza e assistenza.

        La tutela previdenziale viene assicurata nelle forme previste dalla normativa locale, ivi comprese le convenzioni e gli accordi internazionali in vigore. Ove la normativa locale non preveda alcuna forma di tutela previdenziale, o statuisca in modo manifestamente insufficiente, gli impiegati a contratto possono, su richiesta, essere assicurati presso enti assicurativi italiani o stranieri.

        Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana possono optare per l' applicazione della legislazione previdenziale italiana.

        Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, essa viene assicurata nelle forme prescritte come obbligatorie dalla normativa locale. Nel caso la normativa locale non preveda forme di assicurazione sanitaria obbligatoria, o qualora statuisca in modo manifestamente insufficiente, gli impiegati a contratto sono assicurati, per prestazioni sanitarie in caso di malattia e maternità, presso enti assicurativi italiani o stranieri nei limiti dei livelli di assistenza garantiti in Italia dal Servizio sanitario nazionale. La polizza deve prevedere anche la copertura del coniuge, purchè convivente e a carico, e dei figli fino al 26° anno di età, purchè conviventi e a carico.

Art. 158 bis. Infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Gli uffici all'estero sono tenuti ad assicurare gli impiegati a contratto contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nelle forme previste dalla legislazione locale, ivi comprese le convenzioni e gli accordi internazionali in vigore. Ove la normativa locale non preveda alcuna forma di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali o statuisca in modo manifestamente insufficiente, gli impiegati a contratto sono assicurati presso enti assicurativi italiani o stranieri nei limiti delle corrispondenti assicurazioni garantite alle analoghe categorie di impiegati in Italia.

        Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana possono in ogni caso, su richiesta, essere assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali ai sensi della legislazione italiana.

        Il rapporto di lavoro è risolto in caso di accertata inabilità permanente allo svolgimento delle mansioni contrattuali.

Art. 159. Viaggi di servizio.

        In aggiunta alle spese di viaggio, all'impiegato a contratto viene corrisposta, per i viaggi di servizio, un'indennità giornaliera pari a un trentesimo della retribuzione base in godimento o, qualora più elevata, della retribuzione base dell'impiegato a contratto con analoghe mansioni in servizio nel Paese in cui la missione è effettuata. Qualora nel paese non vi siano impiegati a contratto con analoghe mansioni, l'indennità è fissata dal Ministero in riferimento ai criteri di cui all'art. 157, primo comma.

Art. 160. Assunzione presso altro ufficio.

        Nel caso di chiusura o soppressione di un ufficio all'estero, l'Amministrazione si impegna, nei limiti consentiti dalle esigenze di servizio e dalle disponibilità di bilancio, a ricollocare entro tre mesi gli impiegati a contratto presso un altro ufficio all'estero, fermo restando quanto previsto dall'art. 166, primo comma, lettera f). L'impiegato riassunto presso altro ufficio conserva, a tutti gli effetti, la precedente anzianità di servizio ed il precedente regime contrattuale.

        L'impiegato che sia cessato dal servizio per gravi e documentati motivi personali, dopo aver prestato lodevole servizio per almeno 5 anni presso un ufficio all'estero, può essere autorizzato, tenuto conto delle esigenze di servizio, a svolgere le proprie mansioni presso un altro ufficio all'estero entro tre mesi dalla cessazione presso la sede precedente. Anche nei casi di cui al presente comma, l'impiegato conserva la precedente anzianità di servizio.

        Nei casi previsti dai precedenti commi si prescinde, nella riassunzione, dalle disposizioni di cui all'art. 155. Non può in ogni caso essere riassunto l'impiegato che sia cessato dal servizio ai sensi dell'art. 161 e dell'art. 166, primo comma, lettere a), b), c), d) ed e). Nel caso di soppressione o chiusura di Istituti italiani di cultura, la riassunzione potrà essere disposta, tenuto conto delle esigenze di servizio, anche in deroga alle dotazioni di personale a contratto stabilite per i singoli istituti con apposito decreto ministeriale.

        Nei soli casi di cui al primo comma, agli impiegati a contratto viene attribuito un contributo alle spese di trasferimento nella misura determinata con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 161. Cessazione dal servizio.

        Gli impiegati a contratto, oltre che per le cause previste dalle disposizioni del presente titolo e dalla normativa locale, cessano dal servizio il primo giorno del mese successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età. E' fatta salva la possibilità di adottare limiti differenti, qualora previsti dalla normativa locale.[115]

Art. 164. Sanzioni disciplinari.

        Agli impiegati a contratto può essere inflitta la sanzione del rimprovero verbale e, in caso di recidiva, della censura per lievi infrazioni ai doveri d'ufficio, quali ad esempio:

        a) inosservanza delle disposizioni di servizio;

        b) condotta non conforme a principi di correttezza;

        c) insufficiente rendimento

        d) comportamento non conforme al decoro delle funzioni.

        Può essere inflitta, previa autorizzazione ministeriale, la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni nel caso di:

        a) recidiva plurima nelle infrazioni di cui al comma precedente;

        b) assenza ingiustificata dal servizio, fino ai 10 giorni, o arbitrario abbandono dello stesso;

        c) manifestazioni ingiuriose fei confronti dell'Amministrazione, nel rispetto della libertà di pensiero;

        d) svolgimento di attività lavorative in violazione del divieto di cui all'art. 156;

        e) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti;

        f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona.

        Nei casi di infrazioni più gravi si procede alla risoluzione del rapporto di impiego a norma dell'art. 166.

        Nei casi previsti dai commi precedenti l'irrogazione delle sanzioni disciplinari è preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito. All'impiegato a contratto è concesso un termine di dieci giorni per fornire le proprie giustificazioni.[116]

Art. 166. Risoluzione del contratto.

        Il contratto a tempo indeterminato può essere risolto da parte dell'impiegato con un preavviso di tre mesi, salva la possibilità di ridurre tale periodo con il consenso dell'ufficio all'estero. Da parte dell'ufficio all'estero il contratto può essere risolto, con provvedimento motivato inviato all'interessato, nei casi seguenti:

        a) per incapacità professionale;

        b) recidiva nelle infrazioni di cui al secondo comma dell'art. 164 o recidiva plurima nelle infrazioni di cui al primo comma dello stesso articolo;

        c) assenza arbitraria ed ingiustificata dal servizio per un periodo superiore a 10 giorni consecutivi lavorativi;

        d) persistente insufficiente rendimento, ovvero qualsiasi fatto grave che dimostri piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;

        e) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;

        f) per riduzione di personale o per chiusura della sede di servizio, fatta salva la possibilità di riassunzione presso altro ufficio ai sensi dell'art.160.

        Nei casi di risoluzione del contratto di cui al comma precedente, l'ufficio all'estero è tenuto ad un preavviso di tre mesi. In luogo del preavviso l'ufficio può disporre, previa autorizzazione del Ministero, l'erogazione di un'indennità in misura corrispondente all'intera retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.

        Il preavviso di tre mesi non è dovuto nel caso di:

        a) commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale;

        b) alterchi con vie di fatto nei confronti di altri dipendenti o terzi;

        c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti;

        d) commissione in genere di atti o fatti dolosi di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;

        e) condanna passata in giudicato per reati che comportino, in Italia, l' interdizione perpetua dai pubblici uffici.

        In tutti i casi il rapporto di impiego è risolto previa autorizzazione ministeriale.

Art. 167. Riserva di posti per gli impiegati a contratto in occasione dei concorsi per l'accesso ai ruoli organici.

        In occasione dei concorsi per l'accesso ai ruoli organici del Ministero degli affari esteri, il 10% dei posti messi a concorso è riservato agli impiegati di nazionalità italiana con contratto a tempo indeterminato in possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso.

        I posti riservati, se non utilizzati ai sensi del comma precedente, verranno conferiti ai restanti candidati idonei.

        Il personale a contratto immesso nei ruoli dovrà, entro un quadriennio dall' immissione nei ruoli, prestare servizio per almeno diciotto mesi presso l' amministrazione centrale.


Legge 284/2002

Art. 8.

(Proroga di disposizioni relative al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari all'estero)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104, sono prorogate per l'anno 2003, limitatamente al periodo di durata di un solo rinnovo dei contratti stipulati a seguito delle procedure di selezione gia' espletate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 153, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato nella misura massima di euro 7.964.646 per l'anno 2003, si provvede mediante riduzione della proiezione per lo stesso anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente, "Fondo speciale", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Legge 122 del 30 maggio 2003 art.1 bis

Art. 1-bis.

1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari possono proseguire, nel limite massimo complessivo di trecentottantaquattro unita' e nei limiti di spesa di cui al comma 3, i rapporti di lavoro avviati con il personale con contratto temporaneo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 gennaio 2002, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 2002, n. 35, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104.

2. Il proseguimento di rapporti contrattuali di cui al comma 1 e' autorizzato caso per caso dall'amministrazione centrale, in base alle esigenze operative delle singole sedi, per un periodo massimo di dodici mesi a partire dalla scadenza dei diversi singoli contratti. Tali autorizzazioni sono accordate in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. I relativi rapporti di impiego sono regolati dalle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

3. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 3.178.552 euro per l'anno 2003 e di 17.500.304 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio


Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165

"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"

Pubbl. nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001- Supplemento Ordinario n. 112
(Rettifica G.U. n. 241 del 16 ottobre 2001)

Articolo 36
Forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale

2. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.

Al Giudice Grisanti sarà forse sfuggito un particolare normativo di non scarso rilievo, ovvero che l’art. 11 del Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sancisce l’abrogazione di "tutte le disposizioni normative che sono comunque incompatibili e non sono espressamente richiamate nel presente decreto legislativo". 


Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368

"Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES"

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2001

Art. 11.
Abrogazioni e disciplina transitoria

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate la legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, l'articolo 8-bis della legge 25 marzo 1983, n. 79, l 'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonche' tutte le disposizioni di legge che sono comunque incompatibili e non sono espressamente richiamate nel presente decreto legislativo.


 

ANCORA SULL’applicabilità della CONVERSIONE DEI CONTRATTI A TERMINE aL PUBBLICO IMPIEGO DOPO IL DLGS N. 368/2001

di Antonio Scarascia

1. Premessa

In questa comunicazione ho il difficile compito di illustrare un mio scritto pubblicato su Giust.it nel marzo scorso, nel quale prospettavo la possibilità di applicare il principio di conversione dei contratti a termine anche alle pubbliche amministrazioni, quale conseguenza della (verosimile) rimozione del divieto, determinatasi con l’entrata in vigore del decreto 368/2001.

Il compito è difficile per molti motivi. Prima perché l’ipotesi è, se non isolata, largamente minoritaria; poi perché le viene accreditata l’avversità (vera o presunta), della sentenza 89/2003 della Corte Costituzionale; infine perchè devo illustrarla in un convegno, con valenza diversa rispetto all’ipotesi di studio con cui la presentavo sulla rivista.

Ho la consapevolezza che, se l’ipotesi è minoritaria, è invece diffusa la percezione che il divieto costituisce un problema complicato per la pubblica amministrazione, perchè alimenta un fenomeno che doveva evitare (il precariato) e perché porta il settore pubblico in una via senza uscita, non essendoci spazio per una disciplina diversa dal settore privato. L’empasse è più grave se si considera che la formula risarcitoria dell’articolo 36, dettata come regola speciale alternativa alla conversione, presenta difficoltà di applicazione (come dirò più avanti), di cui è prova la sua scarsa, se non nulla, utilizzazione, a distanza di sei anni dalla sua introduzione.

Il mio intervento - riproponendo la tesi dell’estensione della conversione dei contratti - si pone nella prospettiva di contribuire alla soluzione del problema. L’intervento si articola in due distinti paragrafi: il primo richiama succintamente antefatti e conclusioni della indagine precedente, il secondo dà conto di nuovi elementi di legittimazione della tesi.

2. L’indagine del marzo scorso pubblicata su giust.it

Le argomentazioni esposte su Giust.it traevano spunto dalla ordinanza del Tribunale di Pisa dell’agosto 2002, che rimetteva alla Corte la questione di legittimità sull’articolo 36, comma 2, del dlgs n. 165/2001. Il giudice si era imbattuto in quella disposizione esaminando il caso di un gruppo di lavoratori pubblici che aveva visto prorogato il proprio contratto per oltre due anni senza soluzione di continuità. La anomalia avrebbe dovuto comportare, a termini della legge 230 , la trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Senonchè questa soluzione, a cui il giudice pensava di dover pervenire, gli era interdetta dal divieto contenuto nell’articolo 36 del dlgs 165, esplicitamente impeditivo della conversione. Di qui il dubbio di compatibilità costituzionale della disposizione e la richiesta di pronunciamento della Corte sostenuta da efficaci ragioni, che qui sintetizzo:

a) il rapporto di lavoro del pubblico impiego non è rapporto speciale rispetto al lavoro nell’impresa privata, in quanto nell’uno e nell’altro c’è identità di tipi contrattuali: il lavoro a tempo indeterminato ed i modelli flessibili;

b) ciò che distingue il lavoro pubblico dal privato è solo la diversa finalità che persegue il datore di lavoro, mentre ogni altro profilo, come il contratto, la negoziazione collettiva, le regole legali, la risoluzione del rapporto, il trattamento pensionistico sono eguali per l’uno e per l’altro, in tutto e per tutto;

c) correlare il divieto di conversione al disposto dell’articolo 97 della Costituzione è improprio, perché la prescrizione costituzionale non esclude che la legge possa prevedere casi di assunzione che prescindano dalla procedura concorsuale e non è quindi fuori dalla Costituzione applicare la deroga al caso in cui il datore di lavoro pubblico abbia instaurato rapporti a termine anomali.

E’ noto che la Corte ha risolto negativamente il dubbio di costituzionalità, dichiarando la legittimità dell’articolo 36, con le motivazioni sulle quale tornerò più avanti.

Partendo dalle argomentazioni del giudice di Pisa, la mia riflessione proseguiva su un piano diverso, quello dell’indagine sistematica sui pronunciamenti giurisprudenziali contrari alla conversione, allo scopo di vagliarne la ratio e verificarne la tenuta in vigenza del decreto 368. Gli elementi raccolti erano molto interessanti, perchè nessuna sentenza enunciava l’inapplicabilità assoluta del principio di conversione ma, viceversa, tutte rendevano diffusamente l’idea della correlazione del divieto con elementi contingenti, rappresentati: a) dalle norme imperative di settore (come il dl n. 702/1979 per gli enti locali, il dl 761/1979 per la sanità, il dlgs n. 297/1994 per la scuola e così via) contenenti il divieto esplicito o implicito della trasformazione, pena la nullità di diritto degli atti contrari; b) dalla contrattazione collettiva del quadriennio 1998-2001, che confermava per tutti i comparti, senza eccezioni, la regola della non convertibilità del rapporto, e la comminazione della nullità di diritto degli atti contrari; c) dall’articolo 36 del decreto 165/2001 che correlava (e correla) alla violazione di disposizioni imperative il divieto di costituire rapporti a tempo indeterminato.

La posizione della giurisprudenza portava a concludere che, se mai si fosse verificata la caducazione della disciplina preclusiva, nulla avrebbe impedito al principio di conversione di espandersi anche al lavoro pubblico. Ed è quello che a me sembra sia accaduto con la dissoluzione di tutto il sistema di regole ostative: sono cadute prima le normative di settore perchè divenute inefficaci sin dall’entrata in vigore dei Contratti collettivi del quadriennio 1998-2001, e poi a loro volta sono venute meno le disposizioni della contrattazione, disapplicate dall’articolo 11 del dlgs n. 368/2001. Conseguentemente, anche il terzo ostacolo - l’articolo 36 del decreto 165 - che rappresenta per molti interpreti il residuo baluardo all’applicazione della conversione nel settore pubblico, ha perduto ogni valenza. La norma potrebbe essere stata travolta dalla generale abrogazione dell’articolo 11 del decreto 368, ma, concedendo che sia sfuggita alla cancellazione, è da considerare comunque disapplicata, perché l’ efficacia è venuta meno per una ragione interna al suo stesso dispositivo che correla l’operatività del divieto alle norme imperative e alla loro violazione. Cadute le norme imperative, viene facile dedurre che il divieto non ha più ragion d’essere, non potendosi avere violazione di norme inesistenti.

Fin qui la mia precedente riflessione.

3. nuove argomentazioni sull’applicabilità della conversione

Sintetizzo i nuovi argomenti in 4 considerazioni.

3.1. Corte Cost. n. 89/2003 riguarda il sistema normativo antecedente al dlgs n. 368/2001.

La prima considerazione è sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 89 del 2003 che ha respinto la richiesta di incostituzionalità dell’articolo 36 avanzata dal Tribunale di Pisa. Il rigetto è fondato sulla necessità di salvaguardare il principio del concorso nell’accesso al pubblico impiego. In questa prospettiva, la Corte afferma che la scelta del legislatore di ricollegare alla violazione di norme imperative la sanzione risarcitoria, piuttosto che la sanzione della conversione, è una scelta intesa a salvaguardare il principio del concorso, la cui deroga è legittima - commenta il giudice costituzionale - solo quando è posta a miglior tutela dell’interesse pubblico, nei limiti della non manifesta irragionevolezza, ed è attuata mediante l’individuazione per legge di casi eccezionali.

La considerazione da fare è che la Corte si è pronunciata sul mantenimento del divieto sotto l’egida della legge n. 230 del 1962 e della contrattazione collettiva del quadriennio 1998-2001, circostanza che giustifica la prospettiva della Corte. La norma che la Corte ha sottoposto alla verifica di compatibilità costituzionale aveva, ratione temporis, una sua giustificazione. In un quadro di norme imperative, tutte convergenti verso il divieto di conversione, la Corte ha detto che aveva senso la riproposizione di quello schema nell’articolo 36, il quale, con la formula "… In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare…", non faceva altro che riassumere e ricomprendere le ipotesi di infrazione disciplinate nelle disposizioni imperative, finalizzandole tutte alla declaratoria di nullità e alla sanzione risarcitoria. Oggi, però, in presenza di una disciplina del lavoro a termine profondamente rinnovata, applicabile all’impiego pubblico e all’impresa privata, che ha cancellato ogni previgente disposizione con una formula di senso univoco ("sono abrogate… tutte le disposizioni di legge che sono comunque incompatibili e non sono espressamente richiamate nel presente decreto legislativo") non è manifestamente irragionevole ritenere che la Corte emanerebbe una sentenza di diverso tenore.

C’è anche da aggiungere che il modulo applicativo della deroga costituzionale disegnato dai giudici (…la deroga è consentita solo quando è posta a miglior tutela dell’interesse pubblico, nei limiti della non manifesta irragionevolezza, ed è attuata mediante l’individuazione per legge di casi eccezionali) non contraddice, anzi legittima, l’applicazione al pubblico impiego, della deroga disciplinata nell’articolo 5 del dlgs n. 368. Infatti, anche in quel caso, la deroga: a) è posta a tutela di un interesse pubblico, quello di impedire gli abusi derivanti dall’utilizzo della successione impropria di contratti a termine, individuato come tale da una direttiva di rango comunitario; b) non presenta elementi di manifesta irragionevolezza, essendo coerente con il contesto normativo e condivisa nel contesto sociale, (ricordo che proviene dall’accordo quadro siglato dalle forze sociali rappresentative a livello europeo, tra cui il CEEP per i lavoratori pubblici); c) è dettata come fattispecie eccezionale, applicabile solo e soltanto in quel caso, inidonea a scalfire l’integrità del principio generale di concorsualità; d) è adottata nel rispetto del profilo formale voluto dalla Costituzione, cioè mediante legge ordinaria, qual è il decreto 368.

3.2. Il caso disciplinato nell’articolo 4-bis del dlgs n. 297/2002

La seconda considerazione è su un dato di diritto sopravvenuto che, pur non avendo specifica valenza ermeneutica, fornisce una legittimazione indiretta alla soluzione prospettata. Mi riferisco ad un passaggio del dlgs n. 297 del 2002. Il decreto reca disposizioni modificative e correttive del dlgs n. 181 del 2000, riguardante l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Tra le modifiche introdotte ha rilievo l’articolo 4-bis rubricato come Modalità di assunzione e adempimenti successivi. Il tenore dell’articolo è il seguente: "I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza, sono tenuti … a comunicare, entro cinque giorni, al servizio competente nel cui àmbito territoriale è ubicata la sede di lavoro le seguenti variazioni del rapporto di lavoro: a) proroga del termine inizialmente fissato; b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato; c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno; …."

Non può sfuggire l’interesse che ha questo dispositivo per la nostra indagine: una legge dello Stato, successiva al decreto 368, conferma esplicitamente la linea di pensiero a favore della conversione, con valenza, se non di interpretazione autentica, almeno di interpretazione autorizzata. La disposizione ha il pregio di accomunare, senza distinzioni, tre tipologie di datori di lavoro - quelli privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni – e di considerarli unitariamente, in quanto tutti soggetti alla disciplina delle modificazioni del rapporto di lavoro intervenute successivamente alla sua costituzione. La loro parificazione non riguarda, si badi bene, il profilo della genesi del rapporto, bensì le vicende successive, sottoposte a medesima disciplina per il settore pubblico e per il settore privato. Ma c’è di più: il dispositivo include nell’elenco delle variazioni la trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, trattandola – anche per il settore pubblico - alla stregua di attività consentita, ciò che sconfessa la linea della improponibilità assoluta della conversione. Delle due l’una: o si tratta di una distrazione del legislatore, oppure, se non è una distrazione, si deve concludere che sul tema della privatizzazione del rapporto pubblico la giurisprudenza e la dottrina (in parte) sono qualche passo indietro rispetto al cammino del legislatore: mentre le prime si attardano a rimarcarne l’unica differenza enfatizzando l’incompatibilità genetica, il legislatore ha metabolizzato il principio di equiparazione e lo applica tutte le volte che se ne presenta l’occasione, senza che questo possa significare il disconoscimento della specialità del momento costitutivo.

3.3. Limiti di funzionamento della formula risarcitoria

La terza considerazione è sui limiti oggettivi di funzionamento della formula risarcitoria dell’articolo 36 il cui tenore è il seguente: "…il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative".

Il danno considerato in questa disposizione viene ricondotto dalla dottrina nella categoria della responsabilità precontrattuale, secondo il paradigma dell’articolo 1338 del c. c. ("La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto"). Rispetto a questo modulo civilistico, però, l’articolo 36 si caratterizza per un elemento di specialità - l’irrilevanza della presunzione di conoscenza delle norme legali - e dunque per l’ininfluenza della colpa del lavoratore al fine di escludere o includere il risarcimento. Nell’articolo 36, infatti, il risarcimento è sempre ammesso, in quanto il presupposto del danno è la prestazione del lavoratore resa in violazione di disposizioni imperative, indipendentemente dalla consapevolezza del lavoratore circa l’invalidità del contratto. Senonchè, ritenere risarcibile il danno anche in presenza della consapevolezza dell’invalidità da parte del lavoratore significa premiarlo per una colpa, e significa quindi attribuire all’articolo 36 un significato in palese contraddizione con il principio di autoresponsabilità, codificato in numerose norme del codice civile, con il principio di buona fede soggettiva ed oggettiva e con l’indirizzo giurisprudenziale costante che esclude la risarcibilità del danno tutte le volte che l’invalidità derivi da una norma imperativa.

Viceversa, se si ritiene che l’articolo 36 soggiaccia ai principi generali e che quindi la buona fede non giovi quando l’ignoranza dipende da colpa grave, significa stabilire il limite alla risarcibilità del danno nella colpa grave ed ammettere la necessità dell’accertamento della colpa, prima di attivare il risarcimento; ma questa conclusione equivale ad abrogare o dichiarare inutile l’articolo, perchè escludendo il ricorso alla presunzione assoluta di conoscenza della legge, cade il fondamento dell’articolo 36 e viene meno la sua ragione di esistere quale automatismo sanzionatorio nelle ipotesi di anomala utilizzazione dei contratti.

La formula, dunque, scricchiola vistosamente come ipotesi risarcitoria. Non solo, ma presenta limiti anche sotto il profilo pubblicistico. Infatti, se è vero che sono le norme imperative a determinare la nullità del contratto e che il risarcimento scatta in presenza di disposizioni imperative, è anche vero che qualora queste manchino - com’è nella situazione attuale - non può determinarsi né l’uno né l’altro effetto, cioè né la nullità del contratto, né il risarcimento del danno.

3. 4. Il dlgs n. 368 è fonte attuativa di una direttiva comunitaria

Prima di chiudere, mi resta da fare l’ultima considerazione, non meno pregnante delle altre, sulla natura del decreto 368, decreto che è intitolato, com’è noto, "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES".

Dunque, la fonte giuridica che approva l’accordo è una legge ordinaria dello Stato, emanata in attuazione di una direttiva comunitaria. Questa circostanza comporta alcune conseguenze che toccano il cuore del problema che abbiamo di fronte, rappresentato, lo ricordo, dall’antinomia (reale o presunta) tra due fonti dello Stato: da una parte il dlgs n. 368 che con l’articolo 5 detta una nuova disciplina - valida per il lavoro privato e per quello pubblico – sulla conversione dei contratti a termine e che con l’articolo 11 abroga tutte le disposizioni di legge incompatibili con quella disciplina; dall’altra un decreto precedente, il 165, che contiene sul medesimo punto una regola antitetica e incompatibile, consistente nel divieto della trasformazione del rapporto e nella prescrizione di una sanzione risarcitoria. La prima di queste due fonti è legge attuativa di direttiva comunitaria, e allora c’è davvero empasse rispetto a questa antinomia? Ricordo a me stesso che l'articolo 189, 3° comma, del Trattato CE stabilisce che "la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali riguardo alla forma e ai mezzi". Le direttive si strutturano dunque come fonti che se non incidono direttamente sull'ordinamento degli Stati membri, li obbligano tuttavia ad attuarle con strumenti di diritto interno vincolante.

Per ciò che concerne i rapporti fra la normativa comunitaria e normativa interna in contrasto con quella, fin dal 1977, la Corte di Giustizia ha affermato il primato del diritto comunitario sugli ordinamenti interni degli Stati membri. Secondo la Corte, infatti, le norme comunitarie "in forza del principio della preminenza del diritto comunitario hanno l'effetto, nei loro rapporti col diritto interno degli Stati membri, non solo di rendere ipso iure inapplicabile, per il fatto stesso della loro entrata in vigore, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale preesistente, ma anche…di impedire la valida formazione di nuovi atti legislativi nazionali, nella misura in cui questi fossero incompatibili con le norme comunitarie".

L'affermazione di tali principi si poneva in contrasto con quanto fino ad allora affermato dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza 232/1975 aveva stabilito che i giudici, nell'eventualità di conflitto tra norme comunitarie e legge italiana posteriore, avrebbero dovuto sollevare la questione di costituzionalità della legge nazionale sotto il profilo della violazione dell'articolo 11 Costituzione. Il dissidio è stato composto da Corte Cost. 170/84 che ha stabilito che il contrasto tra norma comunitaria e legge interna non deve essere risolto dalla Corte Costituzionale - il cui intervento si rende necessario solo nel caso in cui la norma comunitaria si ponga in contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale o con i diritti inalienabili della persona umana -, ma dal giudice ordinario. Quest'ultimo deve accertare che la norma comunitaria regoli il caso sottoposto al suo esame, dopodiché ne applica direttamente il disposto, disapplicando la norma interna.

Il controllo sulla compatibilità fra normativa comunitaria e normativa interna veniva dunque affidato all'attività interpretativa del giudice.

Successivamente, il principio del potere-dovere di disapplicare la norma interna in contrasto con quella comunitaria è stato esteso dalla giurisprudenza anche alle autorità amministrative sul presupposto che sarebbe contraddittorio stabilire che i singoli possono invocare dinanzi ai giudici nazionali le disposizioni di un regolamento o di una direttiva immediatamente applicabile allo scopo di far censurare l'operato dell'amministrazione, e al contempo ritenere che l'amministrazione non sia tenuta ad applicare le disposizioni della direttiva disapplicando le norme nazionali ad esse non conformi. La conseguenza è che, qualora sussistano i presupposti necessari, tutti gli organi dell'amministrazione, compresi quelli degli enti territoriali, sono tenuti ad applicare direttamente le disposizioni comunitarie, disapplicando le norme interne in contrasto con esse. Queste conclusioni sono state fatte proprie da Corte Cost. 389/89con queste parole che possono essere anche la soluzione del nostro caso: "si deve concludere che tutti i soggetti competenti nel nostro ordinamento a dare esecuzione alle leggi (e agli atti aventi forza o valore di legge) - tanto se dotati di poteri di dichiarazione del diritto, come gli organi giurisdizionali, quanto se privi di tali poteri, come gli organi amministrativi - sono giuridicamente tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili con le norme comunitarie."

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