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Nei giorni scorsi
sono stati proposti
numerosi ricorsi al
Consiglio Superiore
della Magistratura e
al Presidente del
Tribunale del Lavoro
di Roma per la grave
ingiustizia
perpetrata in danno
di numerosi
contrattisti
consolari, i quali
in data 6.6.2005
avevano proposto 24
ricorsi al Tribunale
di Roma, Sez. Lavoro,
nei confronti del
Ministero degli
Affari Esteri e
delle diverse
Rappresentanze
Diplomatiche e
Consolari nelle
quali avevano
prestato servizio,
per il
riconoscimento, ora
per allora, della
natura giuridica del
rapporto di lavoro
intercorso tra essi
ricorrenti e le
Amministrazioni
convenute, quale
contratto a tempo
indeterminato a far
data dall’assunzione
in servizio, ai
sensi delle
disposizioni
dell’art. 5 del D.
Lgs.vo n° 368/2001.
Continua
Benedetta La Piana,
Contrattisti
Consolari,
LPG, 04/04/2007 |
Nei giorni scorsi
sono stati proposti
numerosi ricorsi al
Consiglio Superiore
della Magistratura e
al Presidente del
Tribunale del Lavoro
di Roma per la grave
ingiustizia
perpetrata in danno
di numerosi
contrattisti
consolari, i quali
in data 6.6.2005
avevano proposto 24
ricorsi al Tribunale
di Roma, Sez. Lavoro,
nei confronti del
Ministero degli
Affari Esteri e
delle diverse
Rappresentanze
Diplomatiche e
Consolari nelle
quali avevano
prestato servizio,
per il
riconoscimento, ora
per allora, della
natura giuridica del
rapporto di lavoro
intercorso tra essi
ricorrenti e le
Amministrazioni
convenute, quale
contratto a tempo
indeterminato a far
data dall’assunzione
in servizio, ai
sensi delle
disposizioni
dell’art. 5 del D.
Lgs.vo n° 368/2001.
Con varie istanze
indirizzate al
Presidente della
Sezione Lavoro il
difensore dei
contrattisti l'Avv.
Pietro Merola aveva
chiesto che i
numerosi ricorsi
venissero assegnati
ad un unico Giudice,
ai fini della
riunione. In virtù
di dette istanze
tutti i ricorsi
vennero assegnati al
Dott. Palladini.
A seguito di udienza
dinanzi al
Presidente della
Sezione Lavoro, Dott.
Fiorioli, ed a a
seguito
dell’assegnazione di
tutti i ricorsi al
Giudice Dott.
Palladini, venne
fissata l’udienza di
prima comparizione,
e successivamente
l’udienza di
discussione del
20.12.2006, in esito
alla quale le cause
vennero introitate
in decisione.
Con 24 sentenze
(fotocopie),
depositate in data
2.1.2007, il Giudice
accoglieva
l’eccezione,
sollevata dalla
difesa
dell’Amministrazione
convenuta,
di difetto di
giurisdizione del
giudice italiano in
favore dell’autorità
giudiziaria dei
paesi nei quali
aveva avuto luogo il
rapporto di lavoro
intercorso tra i
ricorrenti e
l’Ammnistrazione.
Le 24 sentenze
(fotocopie) sono
estremamente
ingiuste.
Il comportamento
processuale del dal
Giudice hanno
indotto i
contrattisti
consolari a
denunciare al
Consiglio Superiore
della Magistratura e
al Presidente del
Tribunale di Roma
quanto segue:
In primo luogo, il
Giudice si è
sottratto al dovere
di disporre la
riunione delle
cause, sancito
dall’art. 151, disp.
att. c.p.c., secondo
cui la riunione ai
sensi dell’art. 274
c.p.c "deve
essere sempre
disposta dal giudice",
tranne che nelle
ipotesi previste
dallo stesso art.
151 che, nella
specie, non
ricorrevano sotto
nessun profilo (trattavasi,
pertanto, di un
dovere e non di una
mera facoltà).
Sicchè nei 24
ricorsi sono state
emesse 24 sentenze
identiche, tutte
consistenti in
fotocopie, su
ciascuna delle quali
sono stati
semplicemente
cambiati i dati di
ciascun ricorso:
nomi dei ricorrenti,
numero di ruolo e
numero della
sentenza.
Questo comportamento
non può non indurre
a pensare che il
Giudice abbia voluto
emettere 24 sentenze,
sia pure in ricorsi
strettamente
connessi per
l’identità delle
questioni trattate,
in luogo di una sola
sentenza nei ricorsi
che avrebbe dovuto
riunire, allo scopo
di incrementare a
fini statistici il
numero di sentenze
rese nell’anno.
Dalla lettura delle
sentenze si evince
che il Giudice ha
letto
frettolosamente i
ricorsi e,
soprattutto, le
cospicue memorie
depositate in
ciascuno di essi, ed
altrettanto
frettolosamente ha
liquidato le
articolate tesi
prospettate dai
ricorrenti proprio
sulla questione
della giurisdizione.
Vi è la prova del
fatto che il Giudice
non ha letto tutti i
ricorsi, né tutte le
memorie depositate
in tal modo violando
i suoi doveri.
E, invero, in uno
dei ricorsi (n°
221670/2005,
Infantino Vincenzo
ed altri c/ MAE ed
altri), era stato
prodotto, tra gli
altri, nel fascicolo
depositato in data
14.9.2005, un
documento
contrassegnato con
il n° 7, con il
quale era stata
fornita la prova che
il ricorrente
Infantino aveva
previamente adito il
Tribunale di
Barcellona e che
in tale sede
aveva concordato con
il rappresentante
dell’Amministrazione
la devoluzione della
controversia alla
giurisdizione
italiana.
Questa è la prova
documentale che il
Giudice non ha letto
le memorie
faticosamente
redatte e depositate
in ciascun ricorso.
Se, ad esempio,
avesse letto la
indicata memoria
depositata
nell’indicato
ricorso n°
221670/2005 non
avrebbe potuto
dichiarare, almeno
in detto ricorso, il
difetto di
giurisdizione,
atteso che la
devoluzione della
controversia alla
giurisdizione
italiana, concordata
tra le parti, era
stata ampiamente
provata.
In altri termini
questa è la prova
che il Giudice ha
violato i suoi
doveri.
Per questi motivi
con i ricorsi al
Consiglio Superiore
della Magistratura e
al Presidente del
Tribunale di Roma,
Sezione Lavoro, di
voler adottare,
ciascuno per quanto
di sua competenza, i
provvedimenti, anche
sul piano
disciplinare, idonei
a perseguire gli
illegittimi
comportamenti
denunciati.
Basilea, 12 marzo
2007
Il Segretario del
SALC MAE
Benedetta La Piana |
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