Denuncia alla UE
martedì, 21 ottobre 2008 01:21:26
Edito por Asociación Civil "LPG"
Responsable: Attilio Folliero

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Questione contrattisti
Denuncia inviata alla Commissione delle Comunità Europee

Alla spettabile Commissione delle Comunità Europee

Al Segretario Generale

Rue de la Loi, 200

B-1049 Bruxelles

BELGIO

Oggetto:

Denuncia alla Commissione delle Comunità europee riguardante inadempimenti del diritto comunitario.

Cognome e nome del denunciante.

SALC-MAE, Sindacato Autonomo Lavoratori Consolari

Rappresentata da:

La Piana Benedetta , Segretario Generale

Cittadinanza

Italiana

Indirizzo o sede sociale:

( OMISSIS )

Settore e sede di attività :

Pubblico impiego, Ministero degli Affari Esteri, Roma  (Consolato Generale d’Italia, Basilea)

Organismo pubblico che non ha ottemperato al diritto comunitario:

Ministero degli Affari Esteri e Tribunale Amministrativo del Lavoro, Roma ( ITALIA )

Descrizione circostanziata dei fatti contestati:

Sul finire del 2002, a seguito della Legge 104/02, il Ministero degli Affari Esteri ha provveduto all’assunzione di 384 Contrattisti per l’intera Rete Consolare Italiana all’estero, per la bonifica delle anagrafi consolari in vista delle scadenze elettorali determinate dal varo della legge n. 459/2001, che estende il diritto di voto agli italiani residenti all’estero.

In applicazione della citata norma le sedi diplomatiche e consolari interessate avviarono regolari concorsi pubblici con modalità semplificata, ai sensi del D.M. n. 655 del 2001 relativo all'applicazione dell'art. 155 del D.P.R n. 18/1967, atte al reclutamento del personale temporaneo.

In più occasioni con istanze scritte a tutte le autorità competenti italiane, era stato richiesto la conversione dei contratti a tempo determinato senza soluzione di continuità, in contratti a tempo indeterminato, nei termini specificati dall’Art. 5, comma 3 del d.lgs. del 6/09/2001, n. 368.

A seguito delle continue pressioni sindacali di CGIL - CISL - UIL Esteri e SICIS MAE, a parole in prima linea contro la precarizzazione del lavoro, ma di fatto contrarie all'assunzione dei Contrattisti (colpevoli di occupare posti ambiti dal personale di ruolo presso il Ministero degli Affari Esteri, loro inscritti), alla fine del 2004 i contratti non sono stati più rinnovati, per cui 384 persone, hanno perso il loro lavoro, nonostante avessero maturato il diritto alla proroga dei contratti a tempo indeterminato.

Il risultato è stato che i servizi che devono essere apprestati per i nostri connazionali residenti all'estero sono stati dimezzati, se non addirittura soppressi, e i tempi di attesa si sono moltiplicati e, soprattutto, sono stati vanificati due anni di lavoro di bonifica dell'AIRE, i cui dati sono ormai di nuovo obsoleti ed impediscono, pertanto, concretamente l’esercizio del diritto di voto che lo Stato ha apparentemente garantito a milioni di italiani, ma che adesso, di fatto, è stato a loro negato, in quanto sono state praticamente soppresse le strutture indispensabili per il corretto esercizio di tale diritto.

Va ancora detto che lo Stato italiano, per dare un apparente segnale delle consapevolezza di questi problemi, ha sostituito i contrattisti con i cosiddetti "digitatori", assunti con contratti a termine con l’intermediazione delle locali agenzie di lavoro interinale e, contemporaneamente, "vietando", con provvedimenti ad hoc palesemente discriminatori, che fra i digitatori assunti non venissero inclusi gli ex contrattisti, che pure avevano maturato una cospicua e durevole esperienza nell’espletamento degli indicati servizi consolari, ma soprattutto elettorali, probabilmente per paura di maggiori rivendicazioni giuridiche.

I contrattisti, infatti, in seguito all’interruzione del servizio, hanno presentato diversi ricorsi alla Giustizia italiana e le questioni sono tutt’oggi in discussione dinanzi al Tribunale di Roma, Sezione Lavoro.

Recentemente è stata emessa una prima sentenza n° 3864/2006 dalla III Sezione Lavoro del Tribunale di Roma, da parte del Giudice Eugenio Grisanti. Quest’ultimo ha rigettato il ricorso proposto da un ex Contrattista consolare che aveva appunto chiesto il riconoscimento del diritto ad ottenere il contratto a tempo indeterminato, avendo espletato servizio con contratto a tempo determinato per più semestri senza soluzione di continuità.

Detta sentenza è stata già motivo di contestazione inviata a tutte le autorità competenti italiane, poiché il Giudice ha rigettato il ricorso con motivazioni travisanti rispetto alle questioni giuridiche dedotte dal ricorrente; infatti da parte del ricorrente non vi era stata opposizione sul fatto che il Ministero degli Affari Esteri fosse o meno autorizzato al rinnovo dei contratti, ma sulla modalità con la quale questi sono stati semestralmente rinnovati , ovvero come già espresso, senza alcuna risoluzione di continuità.

Il chiaro segnale di inadempimento del Diritto Comunitario si legge nella conclusione del Giudice, il quale dichiara:

Inoltre ove anche dovesse ritenersi l’illegittimità dei vari contratti a termine ( omissis , illeggibile !) l’illegittimità stessa non sarebbe comunque idonea a trasformare il rapporto a tempo indeterminato, e ciò stando il divieto del secondo comma dell’art. 36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “.

 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165

"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"


pubbl. nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001- Supplemento Ordinario n. 112
(Rettifica G.U. n. 241 del 16 ottobre 2001)

Articolo 36
Forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale

2. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.

Al Giudice Grisanti sarà forse sfuggito un particolare normativo di non scarso rilievo, ovvero che l’art. 11 del Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sancisce l’abrogazione di "tutte le disposizioni normative che sono comunque incompatibili e non sono espressamente richiamate nel presente decreto legislativo". 

Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368

"Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2001

Art. 11.
Abrogazioni e disciplina transitoria

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate la legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, l'articolo 8-bis della legge 25 marzo 1983, n. 79, l 'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonche' tutte le disposizioni di legge che sono comunque incompatibili e non sono espressamente richiamate nel presente decreto legislativo.

Norma del diritto comunitario violato

Dire ttiva Comunitaria 1999/70/CE – Dlgs 368 del 6 settembre 2001

Decisione che si chiede alla Commissione di prendere e legittimo interesse

Con il Dlgs 368/01 l’Italia ha adottato la direttiva comunitaria 1999/70/CE, ma di fatto non la applica; infatti sono numerose le discriminazioni, nell’ambito di uno stesso contratto di lavoro, tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato.

Il SALC MAE chiede alla Commissione Europea, qualora ritenga che i fatti esposti siano contrari alla direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, di intraprendere ogni opportuna ed utile decisione atta a far rispettare l’eventuale violazione della legislazione comunitaria.  

Contatti già presi con le autorità nazionali e locali :

Nessuna azione è in corso o è pendente di fronte alle Autorità nazionali italiane per questa presunta infrazione, in quanto il SALC MAE ritiene che si tratti di un infrazione a carattere comunitario, non a carattere nazionale.  

Documenti giustificativi a sostegno della denuncia:

Si allega parte della documentazione che si è ritenuta importante ed utile per lo svolgimento delle indagini. Qualora la spettabile Commissione dovesse aver bisogno di altri atti, essi possono essere richiesti alla Segreteria del SALC MAE all’indirizzo di posta elettronica: info@contrattisti.com.

 

Indicare una delle seguenti azioni:

  • Desidero che la mia denuncia sia trattata pubblicamente

  • Richiedo che la mia denuncia sia trattata in via riservata

Desidero che la denuncia sia trattata pubblicamente ed autorizzo la commissione ad indicare l’ identità del Sindacato SALC MAE, in persona del suo Segretario, nei Suoi contatti con le autorità contro le quali è presentata la denuncia.

 

Basilea 29/05/2006                                                                                                               Il Segretario del SALC -MAE

                                                                                                                                              Benedetta La Piana

Allegati:

Copia contratto di lavoro

Copia certificazione atti aggiuntivi

Decreto Legislativo 368/01

Decreto Legislativo 165/01

Legge 459/2001

Legge 104/2002

Documento d’identità

 

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