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Alla
spettabile Commissione delle Comunità Europee
Al Segretario Generale
Rue de la Loi, 200
B-1049 Bruxelles
BELGIO
Oggetto:
Denuncia
alla Commissione delle Comunità europee riguardante inadempimenti del
diritto comunitario.
Cognome e nome del
denunciante.
SALC-MAE, Sindacato
Autonomo Lavoratori Consolari
Rappresentata da:
La Piana
Benedetta , Segretario Generale
Cittadinanza
Italiana
Indirizzo o sede
sociale:
( OMISSIS
)
Settore e sede di attività :
Pubblico
impiego, Ministero degli Affari Esteri, Roma (Consolato Generale
d’Italia, Basilea)
Organismo pubblico che non ha ottemperato al diritto comunitario:
Ministero
degli Affari Esteri e Tribunale Amministrativo del Lavoro, Roma ( ITALIA )
Descrizione circostanziata dei fatti contestati:
Sul
finire del
2002, a
seguito della Legge 104/02, il Ministero degli Affari Esteri ha provveduto
all’assunzione di 384
Contrattisti per l’intera Rete
Consolare Italiana all’estero, per la bonifica delle anagrafi consolari in
vista delle scadenze elettorali determinate dal varo della legge n.
459/2001, che estende il diritto di voto agli italiani residenti
all’estero.
In
applicazione della citata norma le sedi diplomatiche e consolari
interessate avviarono regolari concorsi pubblici con modalità
semplificata, ai sensi del D.M. n. 655 del 2001 relativo all'applicazione
dell'art. 155 del D.P.R n. 18/1967, atte al reclutamento del personale
temporaneo.
In più
occasioni con istanze scritte a tutte le autorità competenti italiane, era
stato richiesto la conversione dei contratti a tempo determinato senza
soluzione di continuità, in contratti a tempo indeterminato, nei termini
specificati dall’Art. 5, comma 3 del d.lgs. del 6/09/2001, n. 368.
A seguito
delle continue pressioni sindacali di CGIL - CISL - UIL Esteri e SICIS
MAE, a parole in prima linea contro la precarizzazione del lavoro, ma di
fatto contrarie all'assunzione dei
Contrattisti (colpevoli di
occupare posti ambiti dal personale di ruolo presso il Ministero degli
Affari Esteri, loro inscritti), alla fine del 2004 i contratti non sono
stati più rinnovati, per cui 384 persone, hanno perso il loro lavoro,
nonostante avessero maturato il diritto alla proroga dei contratti a tempo
indeterminato.
Il
risultato è stato che i servizi che devono essere apprestati per i nostri
connazionali residenti all'estero sono stati dimezzati, se non addirittura
soppressi, e i tempi di attesa si sono moltiplicati e, soprattutto, sono
stati vanificati due anni di lavoro di bonifica dell'AIRE, i cui dati sono
ormai di nuovo obsoleti ed impediscono, pertanto, concretamente
l’esercizio del diritto di voto che lo Stato ha apparentemente garantito a
milioni di italiani, ma che adesso, di fatto, è stato a loro negato, in
quanto sono state praticamente soppresse le strutture indispensabili per
il corretto esercizio di tale diritto.
Va ancora
detto che lo Stato italiano, per dare un apparente segnale delle
consapevolezza di questi problemi, ha sostituito i contrattisti con i
cosiddetti "digitatori", assunti con contratti a termine con
l’intermediazione delle locali agenzie di lavoro interinale e,
contemporaneamente, "vietando", con provvedimenti ad hoc
palesemente discriminatori, che fra i digitatori assunti non venissero
inclusi gli ex contrattisti, che pure avevano maturato una cospicua e
durevole esperienza nell’espletamento degli indicati servizi consolari, ma
soprattutto elettorali, probabilmente per paura di maggiori rivendicazioni
giuridiche.
I
contrattisti, infatti, in seguito all’interruzione del servizio, hanno
presentato diversi ricorsi alla Giustizia italiana e le questioni sono
tutt’oggi in discussione dinanzi al Tribunale di Roma, Sezione Lavoro.
Recentemente è stata emessa una prima sentenza n° 3864/2006 dalla III
Sezione Lavoro del Tribunale di Roma, da parte del Giudice Eugenio
Grisanti. Quest’ultimo ha rigettato il ricorso proposto da un ex
Contrattista consolare che aveva appunto chiesto il riconoscimento del
diritto ad ottenere il contratto a tempo indeterminato, avendo espletato
servizio con contratto a tempo determinato per più semestri senza
soluzione di continuità.
Detta
sentenza è stata già motivo di contestazione inviata a tutte le autorità
competenti italiane, poiché il Giudice ha rigettato il ricorso con
motivazioni travisanti rispetto alle questioni giuridiche dedotte dal
ricorrente; infatti da parte del ricorrente non vi era stata opposizione
sul fatto che il Ministero degli Affari Esteri fosse o meno autorizzato al
rinnovo dei contratti, ma sulla modalità con la quale questi sono stati
semestralmente rinnovati , ovvero come già espresso, senza alcuna
risoluzione di continuità.
Il chiaro
segnale di inadempimento del Diritto Comunitario si legge nella
conclusione del Giudice, il quale dichiara:
“ Inoltre ove anche
dovesse ritenersi l’illegittimità dei vari contratti a termine ( omissis ,
illeggibile !) l’illegittimità stessa non sarebbe comunque idonea a
trasformare il rapporto a tempo indeterminato, e ciò stando il divieto del
secondo comma dell’art. 36 del
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “.
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
pubbl. nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001-
Supplemento Ordinario n. 112
(Rettifica G.U. n. 241 del 16 ottobre 2001)
Articolo 36
Forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale
2. In
ogni caso, la violazione di
disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di
lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare
la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le
medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e
sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno
derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni
imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme
pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la
violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.
Al
Giudice Grisanti sarà forse sfuggito un particolare normativo di non
scarso rilievo, ovvero che l’art. 11 del Decreto Legislativo 6 settembre
2001, n. 368, sancisce l’abrogazione di "tutte le disposizioni normative
che sono comunque incompatibili e non sono espressamente richiamate nel
presente decreto legislativo".
Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368
"Attuazione della direttiva 1999/70/CE
relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso
dall'UNICE, dal CEEP e dal CES"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2001
Art. 11.
Abrogazioni e disciplina
transitoria
1. Dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo sono abrogate la legge 18 aprile 1962, n.
230, e successive modificazioni, l'articolo 8-bis
della legge 25 marzo 1983, n.
79, l
'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonche' tutte le
disposizioni di legge che sono comunque incompatibili e non sono
espressamente richiamate nel presente decreto legislativo.
Norma
del diritto comunitario violato
Dire
ttiva Comunitaria 1999/70/CE – Dlgs 368 del 6 settembre
2001
Decisione che si chiede alla Commissione di prendere e legittimo interesse
Con il
Dlgs 368/01 l’Italia ha adottato la direttiva comunitaria 1999/70/CE, ma
di fatto non la applica; infatti sono numerose le discriminazioni,
nell’ambito di uno stesso contratto di lavoro, tra lavoratori a tempo
determinato e indeterminato.
Il SALC
MAE chiede alla Commissione Europea, qualora ritenga che i fatti esposti
siano contrari alla direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, di intraprendere ogni
opportuna ed utile decisione atta a far rispettare l’eventuale violazione
della legislazione comunitaria.
Contatti già presi con le autorità nazionali e locali :
Nessuna
azione è in corso o è pendente di fronte alle Autorità nazionali italiane
per questa presunta infrazione, in quanto il SALC MAE ritiene che si
tratti di un infrazione a carattere comunitario, non a carattere
nazionale.
Documenti giustificativi a sostegno della denuncia:
Si allega
parte della documentazione che si è ritenuta importante ed utile per lo
svolgimento delle indagini. Qualora
la
spettabile Commissione dovesse aver bisogno di altri
atti, essi possono essere richiesti alla Segreteria del SALC MAE
all’indirizzo di posta elettronica:
info@contrattisti.com.
Indicare una delle
seguenti azioni:
Desidero
che la denuncia sia trattata pubblicamente ed autorizzo la commissione ad
indicare l’ identità del Sindacato SALC MAE, in persona del suo
Segretario, nei Suoi contatti con le autorità contro le quali è presentata
la denuncia.
Basilea
29/05/2006
Il Segretario
del SALC -MAE
Benedetta La Piana
Allegati:
Copia
contratto di lavoro
Copia
certificazione atti aggiuntivi
Decreto
Legislativo 368/01
Decreto
Legislativo 165/01
Legge
459/2001
Legge
104/2002
Documento
d’identità
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