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I tre parlamentari italo-argentini, eletti nella
circoscrizione estero-America latina, hanno in questi giorni presentato
una proposta di legge che va a modificare ed integrare la legge 91 del
1992 in materia di cittadinanza italiana.
“Il nostro obiettivo è di consentire alle donne italiane emigrate di
trasmettere la cittadinanza ai propri figli nati prima del 1948”dichiara
l’on. Ricardo Merlo.
Infatti come è noto per decenni era stato impedito alle donne italiane,
sposate con cittadini non italiani, di trasmettere questo diritto ai loro
figli. L’entrata in vigore della legge 91 del 1992 aveva solo in parte
eliminato questa discriminazione, lasciando fuori dalla sanatoria i figli
di madre italiana nati prima del 1948.
“Situazione anacronistica" -continua Ricardo Merlo- "che, oltre a essere
in contrasto con i principi della nostra Costituzione, si scontra anche
con le norme internazionali, quali la Convenzione, adottata nel 1979, dall’Assemblea
Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’eliminazione di
tutte di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, e
ratificata dall’Italia nel 1985. Basta con la discriminazione nei
confronti delle donne! " ha così concluso l’on. Merlo.
PROPOSTA DI LEGGE
Modifica e integrazione dell’art.1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 in
materia di cittadinanza italiana
ONOREVOLI COLLEGHI! - Esiste ancora oggi nell’ordinamento italiano una
anacronistica disparità di trattamento tra cittadini, in contrasto palese
con i dettami costituzionali che garantiscono pari dignità sociale ed
uguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso (articolo 3 Cost.)
Tale discriminazione giuridica si riscontra, ancora oggi, nei confronti di
quelle donne che emigrate all’estero nel secolo scorso, sono state private
della cittadinanza per se stesse e per i propri figli, per effetto della
legge sulla cittadinanza italiana 13 giugno 1912, n. 555, allora vigente.
Il principio fondamentale per l’attribuzione originaria
della cittadinanza italiana per nascita, a cui era ispirato quel dettato
legislativo, era quello dello jus sanguinis o diritto di sangue, non
estendendo però il diritto di cittadinanza al figlio di madre italiana e
di padre straniero, considerando quindi “…la donna come giuridicamente
inferiore all’uomo e addirittura come persona non avente la completa
capacità giuridica”(Si veda B. Nascimbene, “Acquisto e perdita della
cittadinanza. Una riforma auspicata: la nuova disciplina della
cittadinanza” in Il Corriere Giuridico n. 5 , 1992).
Il figlio di madre italiana poteva considerarsi
italiano solo se il padre era ignoto o apolide oppure se, in base alle
leggi vigenti nello Stato di cui il padre era cittadino, non acquistava la
cittadinanza di tale Stato.
In pratica tale disposizione normativa era impostata
sul principio della prevalenza dell’unità della cittadinanza in seno alla
famiglia e della supremazia della figura del padre-marito.
Ciò ha comportato per decenni una profonda disparità di
trattamento tra uomo e donna ancora più evidente dopo l’introduzione nell’ordinamento
italiano della legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di
famiglia, che ha affermato il principio di uguaglianza tra uomo e donna,
nell’ambito dei rapporti familiari.
Ma nonostante questa fondamentale innovazione del
nostro Codice Civile, si è dovuto ancora attendere perché questo principio
venisse esteso anche alla legislazione sulla cittadinanza.
Infatti, è solo del 28 gennaio 1983 la sentenza n. 30
della Corte Costituzionale che dichiara incostituzionale l’art. 1 della
legge 555 del 1912, laddove non riconosce come cittadino italiano per
nascita anche il figlio di madre cittadina, sancendo che anche i figli di
madre italiana sono italiani.
Sentenza fondamentale e apripista della legge n. 123,
varata nell’aprile dello stesso anno, che consentiva la trasmissione della
cittadinanza italiana anche ai figli per via materna, introducendo il
principio di uguaglianza morale e giuridica tra uomo e donna nell’ordinamento
italiano, con riguardo alla trasmissibilità di questo diritto ai figli.
Ma la sentenza n. 30 del 1983 della Corte
Costituzionale ha lasciato inalterate alcune situazioni discriminatorie
consentendo in pratica l’ attribuzione della cittadinanza italiana solo ai
figli di madre italiana e di padre straniero nati dopo il 1º gennaio
1948.(Si veda H. Guillen, “Lo Jus Sanguinis” e la giurisprudenza della
Corte Costituzionale e della Suprema Corte di Cassazione” in Semplice,
Anno III, n. 3 marzo 2006, Demografici Associati).
In base al parere n. 105 del 15 aprile 1983 del
Consiglio di Stato la retroattività della incostituzionalità dell’art. 1
della legge 555 non può andare oltre il momento in cui si è verificato il
contrasto tra la norma di legge (o di atto avente forza di legge) –
anteriore all’entrata in vigore della Costituzione – dichiarata
illegittima, e la norma od il principio della Costituzione.
In tempi più recenti, la legge n. 91 del 1992 ha
recepito definitivamente il principio della parità di trattamento
ammettendo l’attribuzione della cittadinanza italiana ai figli di padre o
di madre italiana.
La legge, tuttavia, non avendo effetti retroattivi ha
lasciato inalterata la situazione perpetrando il trattamento
discriminatorio, per il periodo che va dal 1912 al 1948, sia tra le donne
e gli uomini italiani emigrati, sia tra gli stessi fratelli figli della
stessa madre italiana ma che sono nati prima e dopo il 1948 che, sic
stantibus rebus, non godono dello stesso diritto di cittadinanza.
Nel 1996, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 6297
del 10 luglio 1996, emessa dalla prima sezione civile ha ridato fiducia a
tanti cittadini figli di donne italiane emigrate nel secolo scorso.
Infatti, modificando radicalmente l’orientamento
espresso dalla stessa Suprema Corte in altre pronunce, la Cassazione ha
deciso di accogliere il ricorso presentato da un cittadino argentino
figlio di madre italiana contro il Ministero dell’Interno, che aveva
rigettato la sua richiesta di attribuzione della cittadinanza per linea
materna, appunto perché nato prima del 1948.
Tuttavia, la successiva circolare del Ministero dell’interno
del 10 dicembre 1996, sostenendo che la decisione della suprema Corte si
pone in contrasto con tutta la precedente giurisprudenza, ha ritenuto che
la sopraccitata sentenza costituisce un caso isolato, che non può
estendersi a tutti i casi analoghi, anche se consente di sperare in un
esito positivo per ogni singolo ricorso.
Non vi è dubbio che malgrado i tentativi finora
compiuti, non si è ancora giunti ad una definizione della materia che
possa considerarsi soddisfacente sotto il profilo del dettame
costituzionale ma anche sotto quello delle norme internazionali: norme
internazionali come la Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite
per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti
delle donne, adottata dall’Assemblea generale nel 1979 e ratificata dall’Italia
ai sensi della legge 14 marzo 1985, n. 132, con la quale gli Stati parte
della convenzione si sono impegnati a:”… perseguire, con ogni mezzo
appropriato e senza indugio, una politica tendente ad eliminare la
discriminazione nei confronti delle donne. “
Ecco perché oggi, con questa proposta di legge, che
modificando l’art. 1 della legge 91 del 1992, estende il diritto di
cittadinanza anche ai figli di madre italiana nati anteriormente al 1º
gennaio 1948, proponiamo un intervento legislativo volto a eliminare una
volta per tutte la disparità di trattamento tra cittadini, tuttora
presente nel nostro ordinamento, che ha finora mantenuto viva la
discriminazione tra uomo e donna.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1
All’articolo 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 2, sono
aggiunti i seguenti:
2-bis. “E’ cittadina la donna coniugata con cittadino straniero, anche se
il matrimonio è stato contratto prima del 1° gennaio 1948”
2-ter.” E’ cittadino il figlio nato anteriormente al 1º gennaio 1948”.
Art. 2
Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |